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Il Regolamento Attuativo n. 548 del 21 maggio 2014 della Commissione Europea ha stabilito che a partire dal 01.07.2015 i trasformatori MT/BT in olio minerale o in resina di trasporto, distribuzione di energia o per applicazioni industriali, devono essere immessi sul mercato dai fabbricanti conformemente ad alcuni requisiti minimi di efficienza energetica e ad alcune prescrizioni in materia di informazioni sul prodotto e documentazione tecnica.

Sono esclusi, ad esempio, i trasformatori alimentanti direttamente un forno o progettati esclusivamente per impianti di emergenza oppure progettati per sistemi di alimentazione ferroviaria, etc. – come si evince dagli allegati del regolamento in oggetto.

L’obiettivo del regolamento è quello di immettere sul mercato trasformatori che forniscano potenza elettrica con perdite ridotte, migliorando così l’efficienza del sistema.

Le perdite da intendersi sono sia quelle a vuoto sia quelle a carico. La potenza persa totale a carico è data dalla somma delle due.

Di seguito si specificano le sigle di categoria che definiscono le perdite che deve avere ogni trasformatore MT/BT fino a 24kV ed il valore numerico che rappresenta la perdita massima associata.

Potenza Nominale (kVA) Liquido isolante A secco
Perdite max a vuoto P0 (W) Perdite max a carico Pk (W) Perdite max a vuoto P0 (W) Perdite max a carico Pk (W)
≤ 25 A0 (70) Ck (900)
50 A0 (90) Ck (1100) A0 (200) Bk (1700)
100 A0 (145) Ck (1750) A0 (280) Bk (2050)
160 A0 (210) Ck (2350) A0 (400) Bk (2900)
250 A0 (300) Ck (3250) A0 (520) Bk (3800)
315 A0 (360) Ck (3900)
400 A0 (430) Ck (4600) A0 (750) Bk (5500)
500 A0 (510) Ck (5500)
630 A0 (600) Ck (6500) A0 (1100) Bk (7600)
800 A0 (650) Ck (8400) A0 (1300) Ak (8000)
1000 A0 (770) Ck (10500) A0 (1550) Ak (9000)
1250 A0 (950) Bk (11000) A0 (1800) Ak (11000)
1600 A0 (1200) Bk (14000) A0 (2200) Ak (13000)
2000 A0 (1450) Bk (18000) A0 (2600) Ak (16000)
2500 A0 (1750) Bk (22000) A0 (3100) Ak (19000)
3150 A0 (2200) Bk (27500) A0 (3800) Ak (22000)

Si precisa tuttavia che i trasformatori acquistati da un fabbricante prima del 01.07.2015 e tenuti a magazzino possono essere rivenduti anche se non rispettano i limiti del regolamento.

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